MODELLO 4
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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
MODALITÁ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE

Modello 4 compilabile

Nuova dichiarazione di successione

Modello F24 Successioni compilabile

Prospetto di autoliquidazione delle imposte

Dich. sostitutiva dell'atto di notorietà

Dich. sostitutiva agevolazioni "prima casa"

Ravvedimento operoso

Mod. 17T per volture nel Catasto Edilizio Urbano
(in formato A3)

Mod. 18T per volture nel Catasto Terreni
(in formato A3)

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N.B. Con il Provvedimento del 28 dicembre 2017, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato   il nuovo modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, che potrà   essere utilizzato, a partire dal 15 marzo 2018 e, fino al 31 dicembre 2018, in alternativa al Modello 4.

Dal 1° gennaio 2019 diverrà obbligatorio servirsi esclusivamente del nuovo modello per la   predisposizione e presentazione delle dichiarazioni di successione, salvo alcune eccezioni.
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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE CON IL MODELLO 4

CHI DEVE PRESENTARLA

La dichiarazione di successione deve essere presentata:
• dai chiamati all'eredità, sia per legge che per testamento, o dai loro rappresentanti legali, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunciato;
• dai legatari, o dai loro rappresentanti legali;
• dagli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta;
• dagli amministratori dell'eredità, dai curatori delle eredità giacenti o dagli esecutori testamentari.
I soggetti sopra citati possono essere sostituiti da un incaricato, munito di delega e fotocopia di documento dell'obbligato.
Nel caso in cui più persone siano obbligate alla presentazione è sufficiente che questo avvenga ad opera di una sola di esse.

QUANDO E DOVE PRESENTARLA
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (corrispondente alla data della morte) presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al luogo di ultima residenza in Italia del defunto.
Nel caso in cui l'ultima residenza sia sconosciuta, è competente a ricevere la dichiarazione l'Ufficio di Roma 6 - EUR TORRINO.

MODELLO DA UTILIZZARE
La dichiarazione deve essere compilata su apposito modulo (Modello 4). In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulterà nulla.

COPIE DA PRESENTARE IN UFFICIO
La dichiarazione di successione può essere presentata presso l'Ufficio competente, anche mediante spedizione per raccomandata (in tal caso vale il giorno di consegna all'ufficio postale), in tante copie in modo che vi sia:
• una copia per l'Agenzia delle Entrate;
• una copia per ogni Comune competente in base agli immobili che cadono in successione, per effettuare la variazione IMU;
• una copia per ogni Ufficio competente in base agli immobili che cadono in successione per le variazioni catastali (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per le volture catastali, che dovranno essere effettuate nei 30 giorni successivi);
• una copia in bollo per ogni istituto di credito con cui il defunto intratteneva rapporti finanziari (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per consentire lo svincolo dei conti intestati al defunto).

QUALI IMPOSTE SI DEVONO PAGARE
La presentazione della dichiarazione di successione consentirà all'Ufficio di quantificare, e richiedere successivamente, l'imposta di successione
Sul valore complessivo dell'asse ereditario si applicano le seguenti aliquote:

4% coniuge ed i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti ecc,), con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario
6% fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario
6% senza franchigia, per parenti in linea collaterale entro il 4° grado (zii, cugini, ecc.) e gli affini entro il 3° grado (suoceri, generi, nuore, ecc.)
8% senza franchigia, per tutti gli altri soggetti

Tuttavia, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap (riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992), la franchigia è elevata ad 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.

Nel caso in cui nella successione ricadano anche beni immobili (fabbricati e/o terreni), oltre l'imposta di successione devono essere autoliquidate, e pagate anteriormente la presentazione della dichiarazione:

imposta ipotecaria 2% del valore lordo degli immobili, con importo minimo di 200,00 euro
imposta catastale 1% del valore lordo degli immobili, con importo minimo di 200,00 euro
imposta di bollo 64,00 euro per ogni formalità di trascrizione richiesta
tassa ipotecaria 35,00 euro per ogni Ufficio provinciale, ex Conservatoria, territorialmente competente
tributi speciali per ogni Ufficio provinciale, ex Conservatoria, territorialmente competente. Importo variabile, stabilito da ogni U.T. dell'A.d.E. (su Roma è 18,59 euro)

Qualora per uno dei beneficiari si tratti di "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sono pari a 200,00 euro ciascuna, relativamente a quell'immobile (importo così aumentato a decorrere dal 01/01/2014 dall'art. 26, comma 2 del Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104).

MODALITA' DI PAGAMENTO L'imposta di successione viene liquidata dall'Ufficio: il contribuente, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, deve pertanto attendere eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio.
Le altre imposte eventualmente dovute (imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) devono invece essere pagate prima di recarsi in Ufficio per la presentazione della dichiarazione di successione (cd autoliquidazione), esclusivamente mediante modello F24 reperibile presso gli uffici postali, le banche o sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Nel modello F24, oltre gli importi dovuti, va indicato:
• nella sezione "Contribuente" i dati anagrafici dell'erede che effettua il versamento;
• nel campo "Codice fiscale del coobbligato" il codice fiscale del defunto;
• nel campo "Codice identificativo" il codice "08";
• nei campi "Codici tributo" della "Sezione eraraio" indicare:

1530 Successioni - Imposta ipotecaria
1531 Successioni - Imposta catastale
1532 Successioni - Tassa ipotecaria
1533 Successioni - Imposta di bollo
1534 Successioni - Imposta sostitutiva INVIM
1538 Tributi speciali di cui ai Titoli I e II della Tabella A allegata al D.L. 533/1954

CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDO
Se la presentazione della dichiarazione di successione ed il pagamento delle imposte da versare in autoliquidazione avviene dopo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione, le imposte da autoliquidare possono essere versate avvalendosi del ravvvedimento operoso, versando contestualmente le sanzioni ridotte e gli interessi.
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi sono:

1535 Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali - art. 13 DLgs 472/1997
1536 Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposta di bollo - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997
1537 Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997

Per quanto concerne la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione, sarà l'Ufficio a quantificare l'importo dovuto, modulato a seconda del ritardo, ed a richiederne il pagamento tramite "Avviso di liquidazione delle imposte e irrogazione delle sanzioni", da versare unitamente alle spese di notifica.
Alcuni U.T. dell'Agenzia delle Entrate ritengono sia procedura accettabile, in assenza di imposta di successione, che la sanzione (ravveduta) per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione sia versata con il codice tributo "1535", sommandola alle sanzioni da ravvedimento per le imposte e tasse ipotecarie e catastali, con l'accortezza di farne cenno, al momento della presentazione, allegando al Modello 4 un prospetto degli importi confluiti in detto codice tributo. In questo modo la tardività sarà integralmente sanata, senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Ufficio, ed evitando, inoltre, il pagamento le spese di notifica.
Poiché, come detto, questo modus operandi è da considerarsi informale, è opportuno contattare l'U.T. di competenza anteriormente l'effettuazione del versamento.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il modello 4 si compone di sette parti.

1. FRONTESPIZIO, a sua volta diviso in due parti:
• dati anagrafici del defunto, dove devono essere indicati i riferimenti anagrafici del soggetto deceduto;
• asse ereditario, dove deve essere indicato l'importo complessivo dei successivi quadri B1, B2, B3 e B4, oltre al valore complessivo delle passività indicate nel quadro D; non deve essere invece compilato il riquadro relativo al totale dei beni venduti negli ultimi 6 mesi.

2. ALBERO GENEALOGICO, in cui deve essere indicato, in forma schematica, il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi ed il defunto, indicando anche coloro che hanno rinunciato all'eredità (se esistenti).

3. DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE, i documenti che di norma devono essere allegati alla dichiarazione di successione:
• certificato di morte e stato di famiglia del defunto al momento della morte e stato di famiglia degli eredi (in alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure una autocertificazione resa da un erede, allegando un documento d'identità);
• per gli immobili storici, che sono esenti dall'imposta di successione, occorre allegare un certificato rilasciato dalla Sovrintendenza ai beni artistici e culturali;
• certificato di destinazione urbanistica dei terreni dichiarati, reperibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
• certificazione bancaria per i rapporti di c/c o di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c, comprensivo degli interessi maturati alla data del decesso e dei prelevamenti eseguiti nei 4 giorni precedenti e/o dei titoli in portafoglio e del valore degli stessi);
• prospetto di liquidazione delle imposte dovute in autoliquidazione;
• quietanza del pagamento effettuato con mod. F24;
• copia autenticata dell'eventuale testamento, se esistente;
• copia autenticata dell'eventuale atto di rinuncia all'eredità, se esistono chiamati che hanno rinunciato;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (oppure autocertificazione con allegato documento d'identità) attestante il possesso dei requisiti se la dichiarazione di successione comprende una o più abitazioni utilizzate come prima casa da uno o più eredi;
• copia autentica dell'ultimo bilancio, se cade in successione un'azienda;
• copia autentica registrata di eventuali verbali d'inventario in caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario o di cassette di sicurezza (all'apertura deve presiedere un notaio o un funzionario dell'Agenzia delle Entrate);
• documenti comprovanti le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari, imposte, assegni e cambiali).
L'accorpamento dell'Agenzia del Territorio con l'Agenzia delle Entrate ha reso non più necessario allegare gli estratti catastali degli immobili caduti in successione (vedi Risoluzione n. 11/E del 13/02/2013).

4. QUADRO A -  EREDI E LEGATARI, in cui devono essere indicati i dati di coloro che beneficiano della successione, uno per ogni casella, che deve essere numerata progressivamente.

5. QUADRO B -  ATTIVO EREDITARIO, a sua volta è diviso in quattro parti:

B1 - immobili e diritti reali immobiliari, in cui deve essere indicato ognuno degli immobili compresi nell'attivo ereditario. Nella casella "valore" va indicato il valore relativo alla quota di possesso del defunto, calcolato in base ai seguenti criteri:

per i fabbricati moltiplicare la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti:
40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E
60,00 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
110,00 per la prima casa e relative pertinenze, purché appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 e nel limite di una per ogni casa di abitazione per cui si chiede l'agevolazione
120,00 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1)
140,00 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
per i terreni non edificabili moltiplicare per 90 il reddito domenicale rivalutato del 25%
per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale e per i terreni edificabili occorre prendere in considerazione il valore di mercato (valore venale)

In caso di immobile per il quale si ritiene di usufruire dell'agevolazione "prima casa", è opportuno dichiarare nei righi riservati alle "osservazioni" in corrispondenza dell'immobile e/o della pertinenza interessati dall'agevolazione, il nome dell'erede che la richiede.

B2 - azioni e titoli, in cui devono essere indicate le azioni, le quote di partecipazione al capitale sociale, i titoli ed i fondi comuni d'investimento.
I titoli di Stato, anche se compresi nei fondi comuni d'investimento, non sono soggetti a tassazione. In quest'ultimo caso occorre un'attestazione da parte dei gestori del fondo che, oltre a dichiarare il valore delle quote intestate al defunto, precisi la composizione del fondo, con la percentuale riferibile ai titoli di Stato.

B3 - aziende, in cui vanno indicate le aziende entrate in successione. Il valore, questo caso, è dato dal patrimonio netto contabile (senza aggiungere l'avviamento e senza rivalutazione delle immobilizzazioni). E' opportuno allegare un bilancio alla data di apertura della successione.

B4 - altri beni, in cui vanno indicati i crediti del defunto (c/c bancari, c/c postali, rimborsi IRPEF, liquidazioni da parte di enti privati o assicurativi), i depositi in cassetta di sicurezza (allegare il verbale di apertura della cassetta redatto da un notaio o dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate, registrato) ed i crediti verso cooperative per assegnazione di alloggio (occorre la dichiarazione del Presidente della cooperativa che attesti non esserci stato atto di assegnazione formale e che non c'è stato frazionamento individuale del mutuo edilizio).

6. QUADRO C - DONAZIONI, in cui vanno indicate le donazioni che il defunto ha effettuato nei confronti degli eredi e legatari ed il relativo valore alla data del decesso.

7. QUADRO D - PASSIVITA', in cui vanno dichiarati i debiti che il defunto aveva a proprio carico al momento dell'apertura della successione. Per il riconoscimento del debito occorre produrre la documentazione in originale o in copia autentica. A titolo esemplificativo, occorre esibire:
• fattura delle spese funerarie;
• copia degli atti di mutuo relativi ai beni facenti parte dell'asse ereditario, corredata dalla dichiarazione di sussistenza del debito (mod. 237) rilasciata dalla banca, con firma autentica;
• copia atto di acquisto con mutuo;
• fotocopie versamenti per le imposte;
• documenti comprovanti le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute da un erede, con quietanza anche anteriore alla data del decesso;
• debiti cambiari: cambiale o pagherò in copia autentica, dichiarazione del creditore (mod. 237) con firma autentica;
• assegni:  occorre che siano stati protestati e dichiarati dal creditore con firma autentica (mod. 237);
• debiti verso istituti di credito relativi a conti correnti ed aperture di credito: occorre il certificato rilasciato dalla banca con lo svolgimento integrale del conto relativo ai 12 mesi antecedenti il decesso o, se antecedente, dall'ultimo saldo attivo.


Per approfondire:

T.U. dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs n. 346/1990)

T.U. delle imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs n. 347/1990)

Circolare n. 44 del 07/05/2001 "Imposta sulle successioni e sulle donazioni" (vedi punto 1  Agevolazione per l'acquisizione della "prima casa")

Circolare n. 38/E del 12/08/2005 "Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. prima casa" (vedi punto 6.1  Successioni mortis causa)

D.L. n. 262/2006, art. 2, commi da 47 a 53

Legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007), art. 1, commi da 77 a 79

Legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008), art. 1, comma 31

Circolare n. 3/E del 22/01/2008 "Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione"

Risoluzione n. 33/E del 15/03/2011 "Agevolazione prima casa - Successione o donazione con più eredi o donatari"

Risoluzione n. 40/E del 26/04/2012 "Agevolazioni prima casa nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni"

Risoluzione n. 11/E del 13/02/2013 "Allegati dichiarazione di successione - estratti catastali relativi agli immobili"

Risoluzione n. 16/E del 25/03/2016 (Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346. - Attivazione del codice identificativo "08")



Revisione del 06/01/2019