OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
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VIES (Vat Information Exchange System)
Guida per la comunicazione telematica dell'opzione di inclusione nel Vies

Il Regolamento (Ue) n. 904/2010 del Consiglio del 17/10/2010 (Cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto), recepito nell'art. 35, commi 2, lett. e-bis) e 7-bis del D.P.R. 633/1972 ed attuato con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 (prot. 2010/188376 e prot. 2010/188381) e del 15/12/2014 (prot. 2014/159941), prevede che i soggetti Iva, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, devono essere inclusi nell'archivio Vies (VAT information exchange system).

L'obbligo di essere inclusi nell'archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.

Comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati
La volontà di essere inseriti nel Vies può essere espressa al momento della compilazione dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi) per la dichiarazione d'inizio attività ed attribuzione del numero di partita Iva.
I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l'inclusione nel Vies all'avvio dell'attività, possono comunicare l'opzione utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario autorizzato ai sensi dei commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del D.P.R. 322/1998.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di consegnare all'interessato copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Inclusione nella banca dati
L'Agenzia delle Entrate include i soggetti passivi nella banca dati al momento della ricezione dell'opzione.
L'avvenuta inclusione può essere riscontrata dalla stessa data mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite I.V.A. comunitarie.

Comunicazione dell'opzione per l'esclusione dalla banca dati
Con le medesime modalità previste per l'opzione di inclusione si può comunicare la volontà di retrocedere da tale opzione.

Esclusione dalla banca dati
L'Agenzia delle Entrate esclude i soggetti passivi dalla banca dati al momento della ricezione della comunicazione di recesso da tale opzione.
Inoltre, L'agenzia delle Entrate procede all'esclusione dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo (Intrastat) per quattro trimestri consecutivi. L'esclusione è effettuata dalla Direzione provinciale competente, previo invio di apposita comunicazione, ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Per approfondire:

Circolare n. 39 del 01/08/2011 (Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi. Articolo 27 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie e connessa attività di controllo)

Risoluzione n. 42 del 27/04/2012 (Interpello - Chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all'archivio informatico VIES, di cui all'art. 27 del DL n. 78 del 2010)



Revisione del 25/6/2015