|
|
|
IL NUOVO MODELLO
Con il Provvedimento del 28 dicembre 2017, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, in sostituzione di quello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017, che potrà essere utilizzato, a partire dal 15 marzo 2018, e fino al 31 dicembre 2018, in alternativa al precedente Modello 4.
Dal 1° gennaio 2019 diverrà obbligatorio servirsi esclusivamente del nuovo modello per la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni di successione, salvo alcune eccezioni.
Il nuovo modello, infatti, non potrà essere utilizzato, neanche dopo il 1° gennaio 2019, nelle seguenti fattispecie:
• per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006;
• per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di dichiarazioni già presentate in precedenza con il modello 4.
In questi casi deve essere ancora utilizzato il modello 4, seguendo le relative modalità di presentazione.
NOVITÀ
Fra le novità del nuovo modello sicuramente quella di maggior rilievo è la possibilità di presentazione tramite modalità telematiche, direttamente dal contribuente registrato ai servizi di Fisconline dell'Agenzia delle Entrate ovvero tramite i cd. intermediari abilitati (dottori commercialisti, notai, consulenti del lavoro ecc.).
Da segnalare, ulteriormente, l'inclusione degli adempimenti connessi alle volture catastali nell'ambito di un unico dichiarativo, non essendo quindi più necessario provvedervi separatamente recandosi presso gli Uffici catastali nei trenta giorni successivi la presentazione della dichiarazione di successione, come accade con l'utilizzo del modello 4.
Infine, il nuovo modello include anche i quadri relativi alle autocertificazioni, che in precedenza dovevano essere allegate alla dichiarazione di successione.
COMPOSIZIONE DEL MODELLO
Il modello è composta da:
Frontespizio |
con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione |
quadro EA |
con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti |
quadri EB ed EC |
con la parte dell'attivo ereditario costituita da diritti reali immobiliari |
quadro ED |
con le passività |
quadro ER |
con le rendite e i crediti |
quadro EE |
riepilogativo dell'asse ereditario al netto delle passività |
quadro EF |
con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione |
quadro EG |
con l'elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione |
quadro EH |
con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni |
quadro EI |
con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento |
quadri EL ed EM |
con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili iscritti nel sistema tavolare |
quadro EN |
con i dati relativi alle aziende |
quadro EO |
con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali |
quadri EP ed EQ |
con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni |
quadro ES |
con le donazioni e gli atti a titolo gratuito |
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il modello sostituisce quello approvato con D.M. 10 gennaio 1992 (Modello 4) ed è utilizzato a partire dal 15 marzo 2018 con riferimento alle successioni aperte a decorrere da 3 ottobre 2006.
Per le successioni apertesi prima di detta data, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello di cui al D.M. citato, deve essere utilizzato il medesimo modello, secondo le relative modalità di presentazione.
La presentazione del nuovo modello consente di eseguire le volture catastali senza necessità di ulteriori richieste da parte del contribuente.
Solamente per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario e per quelli gravati da oneri reali, nei casi di trust e di eredità giacente e/o amministrata, le domande di volture catastali sono presentate secondo le precedenti modalità.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali è presentato in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/98.
La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l'ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico.
I contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, possono inviare il modello di dichiarazione in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.
Le dichiarazioni di successione telematiche modificative, sostitutive e integrative di una dichiarazione precedentemente inviata, sono ricomprese e definite quali "dichiarazioni di successione sostitutive".
La documentazione da allegare al modello costituisce parte integrante della dichiarazione e deve rispettare uno dei formati elettronici (PDF/A o TIFF) idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti in formato digitale dell'Agenzia delle Entrate.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio vengono rese dal dichiarante compilando il quadro EH.
Se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, questi deve aver cura di conservare gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, la copia di un valido documento d'identità di coloro che le hanno sottoscritte, unitamente all'originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante.
Eventuali dichiarazioni sostitutive, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione alla dichiarazione di successione dei relativi file, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte.
UFFICIO COMPETENTE
Per ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione di successione si intende l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate presso la cui circoscrizione il defunto aveva l'ultima residenza.
Se il de cuius risiedeva in Italia, prima di risiedere all'estero, l'ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione è quello dell'ultima residenza nota in Italia.
Per gli adempimenti correlati alle volture catastali è competente ciascun ufficio provinciale - territorio nella cui circoscrizione territoriale ricadono i beni per cui è richiesta la voltura.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica.
In alternativa, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tramite l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, il pagamento può avvenire tramite modello F24.
RICEVUTE
L'Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni di successione, per le quali si richiede la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte autoliquidate.
Se i successivi controlli sulla regolarità della dichiarazione e dei relativi allegati, effettuati dall'ufficio territoriale competente, si concludono con esito positivo, una copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l'indicazione dell'ufficio territoriale competente, viene resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati all'eredità, nonché nell'ambito del servizio di acquisizione delle ricevute.
Se i suddetti controlli si concludono con esito negativo, l'ufficio territoriale competente invita il dichiarante a procedere alla regolarizzazione della dichiarazione e dei suoi allegati.
L'esito della domanda di volture catastali è riportato con specifica attestazione resa disponibile nell'ambito del servizio di acquisizione delle ricevute.
Gli utenti del servizio telematico devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 23 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998, (dieci anni) la dichiarazione di successione e i relativi documenti allegati, unitamente alle ricevute, anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.
PERIODO TRANSITORIO
Fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il precedente modello approvato con D.M. 10 gennaio 1992 (Modello 4).
Per approfondire:
Provvedimento n. 305134 del 28/12/2017 del Direttore dell'Agenzia delle entrate (Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica)
Revisione del 02/01/2018
|
|